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Comunicati 2007

Ddl A.S. n. 1817


Proposte di emendamenti

  

Art. 2

 Il comma 2 è  sostituito dal seguente:

 

«2. La minore imposta che deriva dall’applicazione del comma 1 non produrrà variazioni di quanto incassato dai Comuni. Il soggetto passivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili maturerà all'atto del pagamento della stessa, un credito di imposta nella misura determinata dai commi 2-bis e 2-ter dell’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come modificati dal comma 1 del presente articolo, nei confronti dell'erario compensabile all'atto del pagamento dell'Irpef o di ogni altra imposta se utilizzerà il modello F24. Per i soggetti totalmente o parzialmente incapienti sarà previsto un trasferimento monetario da parte dello Stato».

 

La proposta di modifica è volta a garantire la completa ed immediata disponibilità dell’intero gettito dell’ICI ai comuni, salvaguardo comunque, anche se con modalità diverse, le agevolazioni previste a favore dei cittadini.

  

in via subordinata si propongono le seguenti modificazioni all’art. 2

 

Art. 2

 Comma 2


alla fine del terzo periodo, aggiungere le parole:


"e, comunque in misura tale da non comportare, per ciascun comune, un ammontare dell’ICI inferiore a quanto previsto dal bilancio dell’anno precedente l’applicazione del beneficio».

l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell’interno e degli Affari regionali e delle Autonomie locali da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono stabilite, di intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, le modalità di determinazione dei rimborsi».

Il rimborso in acconto effettuato sulla base dei dati statistici disponibili alle Amministrazioni dello Stato potrebbe non coincidere con la certificazione trasmessa da ciascun comune. Con decreto, da emanarsi entro tre mesi, sono stabiliti d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali i criteri di determinazione dei versamenti in acconto e le modalità di effettuazione dei rimborsi. In via precauzionale si prevede che i versamenti in acconto non possono determinare una entrata complessiva ICI inferiore a quella prevista da ciascun comune nell’anno precedente l’applicazione del beneficio.

 

Art. 10

  

Comma 1, lettera c)

 

sostituire la lettera c) con la seguente:

«678-bis. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell’interno e degli Affari regionali e delle Autonomie locali da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono rideterminati i coefficienti previsti dal comma 678 considerando anche lo stock di debito risultante dal conto consuntivo 2006 e l’erogazione di un paniere di servizi definiti dal medesimo decreto».


Comma 1, lettera d)

 

il primo periodo del comma 679-bis è sostituito dal seguente:

 
«679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679 come modificati dal decreto di cui al comma 678-bis, è pari a zero».

 

Il saldo medio di cassa 2003-2005 rappresenta un parametro aleatorio per la determinazione degli enti «virtuosi» ai fini degli obiettivi che concorrono al rispetto del patto di stabilità interno e ciò vale anche per l’anno scorso. Questo in quanto il segno positivo di detto saldo non è un indice di alcuna solidità finanziaria e non consente, restando sempre la stessa base di riferimento, di essere migliorato

Piuttosto la «virtuosità» di un ente può essere apprezzata quando esso si indebita poco e produce più servizi di competenza. Pertanto si auspica un ricalcolo dei parametri di cui al comma 681 della legge 296/2006, in quanto a parità di obiettivo di rientro per il comparto degli Enti Locali, i parametri stessi possano essere rideterminati in modo che il concorso al risanamento sia direttamente proporzionale allo stock di debito accumulato nell'esercizio immediatamente procedente, e inversamente proporzionale ai livelli di erogazione di un predeterminato paniere di servizi (rif. livelli essenziali di assistenza, ecc.).

 
Comma 1, lettera h)

 le parole “costituisce inadempimento al patto di stabilità interno” sono sostituite dalle seguenti:

“comporta la sospensione delle rate di contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza”.

Comma 1, lettera l)

soppresso

 Si propone di applicare la medesima sanzione prevista dal comma 3 dell’art. 161 del decreto legislativo n. 267/2000.

 Art. 10

Comma 1, lettera d)


la lettera d) è sostituita dalla seguente:

 

«d) dopo il comma 679 sono aggiunti i seguenti:
679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti;

679-ter. Per l’anno  2008 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, è diminuito della eventuale differenza positiva tra il saldo finanziario  effettivo di cassa al 31/12/2007  e il saldo finanziario di cassa obiettivo dell’anno 2007; viceversa, qualora tale differenza sia negativa , la stessa sarà da sommare all’importo annuo della manovra per l’anno successivo, come determinato ai sensi dei commi 678 e 679. Per gli anni 2009-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, è diminuito della eventuale differenza positiva tra il saldo finanziario al 31 dicembre dell’ anno precedente e il  saldo finanziario obiettivo del medesimo anno precedente; viceversa, qualora tale differenza sia negativa, sarà da sommare all’importo annuo della manovra per l’anno successivo, come determinato ai sensi dei commi 678 e 679. Di conseguenza le procedure di cui ai commi 691 e 692 decorrono dal secondo anno di non rispetto degli obiettivi del patto come sopra determinati»;

 

Consentire agli enti di diminuire  il proprio obiettivo di miglioramento relativo al 2008 di un valore pari alle economie realizzate  sull’obiettivo di miglioramento 2007; così pure per gli anni successivi. Tecnicamente si propone pertanto che la differenza, se positiva , tra il risultato cumulato del saldo finanziario al 31/12/2007(saldo effettivo) e  l’obiettivo programmatico annuale del saldo finanziario 2007, sia utilizzabile dal medesimo ente in diminuzione dell’importo annuo della manovra dell’anno successivo come determinato dai commi 678 e 679 della Finanziaria 2007. Viceversa, qualora la differenza sia negativa  (e quindi non si sia rispettato l’obiettivo del patto), si propone che tale differenza sia da sommare all’importo annuo della manovra come determinato dai commi 678 e 679 della Finanziaria 2007. In questa ottica si è reso opportuno  rendere “più flessibile” il meccanismo sanzionatorio del patto (che ricordiamo è la maggiorazione dello 0,3% dell’addizionale comunale all’IRPEF ), prevedendo che lo stesso scatti solo nel caso di non rispetto per due anni consecutivi. Sarebbe cioè opportuno consentire agli enti di superare l’obiettivo del saldo fissato dalle norme del patto di stabilità per un anno, con l’impegno di recuperare questo “sfondamento” nell’anno successivo.

 

Art. 10-bis

 
dopo l’art. 10, aggiungere il seguente articolo:

 «Art. 10-bis.(Oneri di urbanizzazione). 1. I proventi da autorizzazione a costruire possono essere destinati a copertura del Titolo I della spesa nella misura del 50% del totale della previsione per il 2008, del 35% per il 2009, del 15% per il 2010, e zero per gli anni successivi».

 La possibilità per i Comuni di destinare parte degli oneri di urbanizzazione alla copertura della spesa corrente ha avuto l'effetto di incentivare l'attitudine autorizzatoria nei piani regolatori, poiché l'impiego di queste risorse costituiva l'unico grado di libertà per le entrate correnti dal 2001, essendo stato inibito per anni il ricorso alla leva  fiscale locale a fronte della fisiologica crescita dei costi fissi (rif. personale ed energia). Le conseguenze sono state, per un verso la distrazione di risorse dalla spesa per investimenti, dall'altra la realizzazione delle urbanizzazioni mediante il ricorso all'indebitamento. Ciò ha incentivato l'uso del territorio in modo eccessivo, ma ha anche consentito indirettamente di finanziare la spesa corrente con debito, spingendo molti Comuni verso il tendenziale dissesto. Si ritiene  che il programma di rientro indicato garantirà nella sostanza il rispetto delle prescrizioni di legge in merito al finanziamento della spese dei comuni, ossia l'assoluto divieto di finanziare con indebitamento o alienazioni patrimoniali la spesa corrente.

 

Art.10-ter

dopo l’art. 10, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 10-ter (Aumento quota compartecipazione dinamica). 1. La compartecipazione dinamica di cui all'art. 1, commi 189 – 193 della legge n. 296/2006, è aumentata fino al 3% del gettito nel 2008 e fino al 5% nel 2009 e comunque in misura non superiore ai trasferimenti erariali nella misura in cui il rispettivo ammontare non superi i trasferimenti erariali al rispettivo ente».

Da tempo i costi fissi aumentano negli Enti Locali a fronte di una sostanziale staticità nelle entrate, in particolare quelle tributarie. La compartecipazione dinamica potrebbe essere un parziale rimedio, ammesso che abbia una significativa rilevanza rispetto alle entrate correnti dell'ente di riferimento.

 

Art. 13

soppresso

Le misure previste  in materia di comunità montane hanno un preminente contenuto ordinamentale che va adeguatamente affrontato in sede di esame del disegno di legge A.S. 1464.

 

In via subordinata si propongono le seguenti modificazioni all’art. 13

 

 Art. 13

Comma 1

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole «comuni partecipanti» aggiungere
:

 «garantendo la rappresentanza delle minoranze».


Comma 1

al comma 1, capoverso 3, sostituire con il seguente:

 «3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all’articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l’esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del Presidente della regione, tra non meno di tre comuni. I criteri generali per l’individuazione dei territori da considerare montani sono definiti, entro tre mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata. Non possono far parte delle comunità montane i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti».

al comma 1, capoverso 4, sostituire con il seguente:

 

«4. I criteri di cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali.»

Comma 2

 
sostituire il primo periodo con il seguente:

 «2. Ai fini dell'applicazione dell’art. 27 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione adotta la legge regionale di disciplina  delle comunità montane. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, la costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del Presidente della regione tra non meno di tre comuni situati per almeno l’80 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero tra non meno di tre comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri. I comuni che non rispondono alle caratteristiche previste dal presente comma cessano di appartenere alla comunità montana».

 
Comma 3

sostituire il comma 3 con il seguente:

 «3. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni normative, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, al fine di ridurre i componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane e delle unioni dei comuni, nonché ridurre i rispettivi esecutivi, comunque, in misura non inferiore al quaranta per cento. Entro i successivi sei mesi le comunità montane e le unioni di comuni provvedono ad adeguare la propria legislazione ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall’articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal presente articolo».

Comma 5

sostituire il comma 5 con il seguente:

 «5. A decorrere dall’anno 2008 il fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma l, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di euro 66.800.000 annui, corrispondenti alla riorganizzazione delle comunità montane secondo i criteri definiti dal decreto di cui al comma 3 dell’art. 27 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, come modificato dal comma 1 del presente articolo».

Le misure previste  in materia di comunità montane hanno un preminente contenuto ordinamentale che va adeguatamente affrontato in sede di esame del disegno di legge A.S. 1464. Un rilievo specifico hanno le disposizioni riguardanti la ridefinizione della rappresentanza negli enti di secondo livello che comunque non può escludere del tutto le minoranze tra gli organi di rappresentanza.

 Un intervento adeguato al riguardo trova la sua più corretta collocazione in sede di esame del ddl A.S. 1464. Nel contempo si pone, però, l’esigenza di ridefinirne l’organizzazione al fine di rilanciare in termini di maggiore efficienza e trasparenza gli interventi e l’azione politica complessiva di questi enti a favore delle aree montane. A livello regionale si evidenziano situazioni differenziate. In alcune regioni, in accordo con le comunità montane ed i comuni interessati nel corso di questi anni si è sviluppata una  significativa azione di riorganizzazione e di rilancio, in altre regioni i risultati non appaiono altrettanto adeguati e necessitano di un incisivo intervento.

 Al riguardo, richiamandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che soltanto a livello regionale nel confronto diretto tra regione e enti locali possono trovare la loro più adeguata soluzione, appare più corretto – previo esame nelle sedi di concertazione interistituzionale - prevedere disposizioni normative statali aventi carattere sussidiario e cedevole. Qualora la regione non ottemperi entro i termini indicati in via sussidiaria si applica la normativa nazionale prevista

 Art. 14


soppresso

La ridefinizione della rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali e provinciali ha preminente contenuto ordinamentale  e  va effettuata nell’ambito del disegno di legge AS. 1464 con riferimento – in particolare - al rafforzamento delle loro funzioni di indirizzo e controllo. La sua collocazione in sede di legge finanziaria risulta impropria in quanto le misure previste riguardano esclusivamente gli enti locali e saranno operative solo dopo la prossima tornata di elezioni amministrative.

In via subordinata si propongono le seguenti modificazioni:

Art. 14

 Comma 1

sopprimere

Comma 2

sopprimere

 Comma 3

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il comma 1 dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «1. La Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un quinto, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità».

dopo le parole «unioni di comuni» inserire le seguenti:

«i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti»

Fermo restando la necessità di definire in sede ordinamentale la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali e provinciali che va, quindi, affrontata nell’ambito della discussione del disegno di legge AS. 1464 con riferimento – in particolare - al rafforzamento delle loro funzioni di indirizzo e controllo, la proposta di riduzione del numero massimo dei componenti delle giunte comunali e provinciali intende ripristinare un rapporto più adeguato con i consigli con indubbi vantaggi in termini – innanzi tutto - di  trasparenza ed efficienza dell’azione politica complessiva delle amministrazioni locali  e di riduzione dei costi.

 Art. 92

l’articolo 92 è sostituito dal seguente:

 «Art. 92 (Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni). 1. Al comma 6, dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole “di comprovata competenza” sono sostituite dalle seguenti: “di particolare e comprovata specializzazione professionale”.

2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 529 e 560 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. L’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

“Articolo 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). 1. Le amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, fino al termine massimo di tre anni, per motivate e oggettive ragioni di realizzazione di attività progettuali o attività istituzionali temporanee.

2. Le amministrazioni non possono stipulare con lo stesso lavoratore contratti di lavoro a tempo determinato che superino la durata complessiva di tre anni. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l’utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l’assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a dodici mesi non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le convenzioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all’articolo 14, comma 2, del presente decreto. Sono altresì esclusi i contratti relativi alla preposizione ad organi di direzione e di controllo delle amministrazioni pubbliche, nonché i contratti stipulati per l’attuazione di progetti europei.

8. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica (o personale in servizio) non superiore alle 15 unità e gli enti del servizio sanitario nazionale in relazione al personale infermieristico (o al personale addetto ai servizi infermieristici) possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione».

 

La riformulazione dell’art. 92 risulta più rispettosa dell’autonomia delle amministrazioni locali nell’utilizzo delle diverse forme contrattuali nell’assunzione dei dipendenti, per soddisfare le specifiche esigenze, legate all’evoluzione funzionale o organizzativa degli Enti.


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