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A 10 anni della Riforma del Titolo VL’8 novembre 2001, dieci anni or sono, entrò in vigore la riforma del titolo V (parte seconda) della Costituzione repubblicana.
Com’è noto, tale revisione costituzionale fu approvata dalla sola maggioranza di centrosinistra che stava concludendo la propria esperienza di governo realizzata tra il 1996 e il 2001 e successivamente avallata dal corpo elettorale chiamato ad esprimersi nel referendum confermativo, svoltosi nell’ottobre dello stesso anno. Una riforma che sembrava destinata, sulla carta e (forse) nelle intenzioni, a provocare una vera e propria rivoluzione copernicana nel nostro ordinamento, recando una serie di innovazioni, di merito e di metodo, a dir poco significative per un radicale rafforzamento, tra l’altro, dell’autonomia degli enti pubblici territoriali diversi dallo Stato, affrontando così l’imperioso ritorno in auge della contraddizione centro/periferia verificatasi in Italia, fin dall’inizio degli anni’90 del XX secolo e segnalata anche dalle crescenti fortune elettorali (in quel periodo) della Lega Nord. In particolare, per ciò che concerne gli Enti Locali più vicini ai cittadini, era persino maturata l’idea che, da quel momento in poi, l’Italia fosse addirittura “fondata sui comuni”: ciò in considerazione del fatto che proprio a questi ultimi è stato – teoricamente- assegnato un ruolo di primissimo piano (soprattutto nell’esercizio delle funzioni amministrative) ed è stata riconosciuta (anche a) loro una sacrosanta autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Sennonché, se ci si misura con la cruda realtà delle cose, si deve necessariamente costatare che nell’ultimo decennio, per molteplici ragioni e responsabilità (anche di natura omissiva) l’autonomia effettiva di cui hanno potuto godere i Comuni della nostra Repubblica non è, neanche lontanamente, quella che è stata delineata nella Carta fondamentale. Basti pensare alla duplice circostanza per cui, da un lato, non è ancora entrata a regime la tanta agognata attuazione dell’articolo 119 della Costituzione (e cioè il cosiddetto federalismo fiscale), e, dall’altro lato, la profonda crisi delle finanze pubbliche ha offerto al Legislatore il pretesto per introdurre ex-novo vincoli sempre più pesanti alle spese comunali, accompagnandoli da drastici tagli ai trasferimenti erariali (con il che l’autonomia politica dei Comuni è praticamente ridotta al lumicino). Insomma, sotto questo non marginale profilo il bilancio concreto del “nuovo” Titolo” V è decisamente di segno negativo. D’altra parte chiunque può facilmente riscontrare che sulla scena istituzionale: a) lo Stato è tuttora il vero, l’unico, attore protagonista; b) le Regioni sono chiamate a giocare il ruolo del secondo attore; c) gli Enti Locali sono di fatto (e di diritto) ridotti a recitare la parte del cosiddetto “falso protagonista” se non addirittura della “comparsa”, essendo costretti in pratica, a subire passivamente le decisioni politiche di volta in volta assunte tanto a livello statale, quanto a livello regionale. Oltretutto senza avere la possibilità di sottoporre le stesse al vaglio della Corte costituzionale: ed è indubbio che tale condizione di minorità li penalizza non poco, facendo così che lo Stato centrale o la Regione abbiano mano libera nei loro riguardi. Stando così le cose, va da sé che nella realtà, l’architettura istituzionale del nostro Paese sembra tuttora rappresentabile come una piramide mentre, per dettato costituzionale dovrebbe essere paragonabile a un tempio greco “espressione di una vera e permanente civiltà” che vede l’architettura fondarsi su più colonne portanti coordinate da un frontone dove si rappresenta la permanenza della tradizione e il significato dell’identità di quegli uomini che esprimono per sempre la forza del loro essere presenti nella società. A cura di Legautonomie Liguria |
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