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FEDERALISMO: LE NORME ATTUATIVE L’intento di dare al nostro Paese un assetto federalista si sta traducendo in una valanga di norme. Per dare attuazione al sintetico articolo 119 della Costituzione, interamente riscritto dall’articolo 5 della legge costituzionale n.3 del 2001, si stanno immettendo nel circuito legislativo una miriade di provvedimenti di varia natura e rango: alcuni già emanati e altri da adottare. Si tratta di una vera propria valanga normativa: questi scarni principi costituzionali avrebbero potuto essere attuati in maniera compiuta e senza traumi ritirando la legislazione esistente. Si è preferito, invece, tradurli nei numerosi e spesso contradditori criteri dettati dalla legge delega sul federalismo fiscale n.42 del 2009 che ha affidato a cascata a una serie di decreti legislativi attuativi (da emanare nei tempi ordinari dei 30 mesi e da correggere nei tempi supplementari di tre anni) il compito di assicurare l’autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regione e di armonizzare i loro sistemi contabili e schemi di bilancio in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. A tutt’oggi sono stati definitivamente varati otto decreti legislativi attuativi. Sia la legge delega sia la maggior parte dei decreti delegati hanno già subito numerose modifiche. Tra decreti ministeriali, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, regolamenti e atti vari, dovranno essere messo in pista un centinaio di provvedimenti statali, dei quali sono stati già adottati. Una vasta gamma di atti dovrà essere varata anche da parte delle Regioni e degli Enti Locali: leggi, regolamenti, delibere, decreti, determine. Delle cose fatte e di quelle da fare daremo un quadro complessivo nella parte successiva del nostro resoconto. C’è da chiedersi se era proprio necessario mettere in piedi questo mastodontico apparato normativo specialmente in un momento di grave crisi economica in cui aleggia lo spettro di un aumento insopportabile della pressione fiscale complessiva o se, invece, non sarebbe stato più conveniente per meglio adeguarlo ai nuovi principi costituzionali. Nel far questo si è trascurato, però, il fatto che la normativa preesistente era già permeata dai principi dall’articolo199 della Costituzione, il quale: mira a rafforzare, l’autonomia di Regioni, Province, Comuni; individua nei tributi e nelle entrate propri, nella compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al territorio dell’ente, nel fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante, le fonti di finanziamento delle attività degli enti territoriali, in una dimensione tale da assicurare l’integrale copertura finanziaria delle funzioni pubbliche a essi attribuiti; stabilisce che lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni. Ed ecco l’elenco dei decreti legislativi previsti dalla legge delega n.42/2009. Articolo 2, comma 1: il governo è delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data in vigore della presente legge (21 maggio 2009) uno o più decreti legislativi attuativi dell’articolo 119 della Costituzione per assicurare l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni e per armonizzare i loro sistemi contabili e schemi contabili e schemi di bilancio in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. Articolo 2 comma 6 primo periodo, Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (21 maggio 2009). Articolo 2, comma 6, secondo periodo Un decreto legislativo, da adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (21 maggio 2009) disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni. Articolo 2 comma 7. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data del DLGS di cui al comma 1, decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. Articolo 5. I decreti legislativi di cui all’articolo 2 prevedono l’istituzione della Conferenza Permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Articoli 7, 8 e 9 e 10 I decreti legislativi di cui all’articolo 2 disciplinano i tributi delle Regioni, le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, le modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento, la determinazione dell’entità e del riporto del fondo perequativo statale, il funzionamento delle funzioni trasferiti alle regioni. Articolo 11, 12 e 13. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, disciplinano il finanziamento delle funzioni di comuni, province, città metropolitane, il coordinamento e l’autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, l’entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali. Articolo 15 Uno specifico decreto legislativo adottato in base all’articolo 2 disciplina il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane. Articolo 16 I decreti legislativi di cui all’articolo 2 disciplinano l’attuazione dell’articolo 119, quinto comma della Costituzione (risorse aggiuntive e interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane, regioni.) Articolo 17 I decreti legislativi di cui all’articolo 2 disciplinano il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo. Articolo 19 I decreti legislativi di cui all’articolo 2 disciplinano i principi generali per l’attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Articolo 20 I decreti legislativi di cui all’articolo 2 recano una disciplina transitoria per le regioni. Articolo 21 I decreti legislativi di cui all’articolo 2 recano una disciplina transitoria per gli Enti Locali. Articolo 23 comma 6 Il Governo è delegato ad adottare entro 48 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (21 maggio 2009) uno o più decreti legislativi per l’istituzione delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria. Articolo 24 comma 5 Con uno o più decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 2 è disciplinato l’ordinamento transitorio, anche finanziario di Roma capitale. Articolo 25 e 26 I decreti legislativi di cui all’articolo 2 disciplinano la gestione dei tributi e delle compartecipazioni e il contrasto all’evasione fiscale. Questi i provvedimenti già emanati nel merito: Decreto legislativo 28 maggio 2010 sul Federalismo Demaniale; Decreto Legislativo 17 settembre 2010 n.156 sull’ordinamento transitorio di Roma Capitale; Decreto Legislativo 26 novembre 2010 n.216 sui fabbisogni standard di Comuni, città metropolitane e Province. Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23. Federalismo fiscale Municipale. Decreto legislativo 6 maggio 2011 n.68 Autonomia Tributaria di Regioni e Province e costi standard nel settore sanitario Decreto legislativo 31 maggio 2011 n.88. Risorse aggiuntive e interventi speciali Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 Armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci di Regioni ed Enti Locali Decreto legislativo 6 settembre 2011 n.149 Meccanismi sanzionatori e premiali per Regioni, Province, Comuni. scarica pdf -> |
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