30 Marzo 2010 - Piano Casa: la Corte costituzionale dice sì alle Regioni
La Corte costituzionale, con sentenza n.121/2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione delle competenze regionali di alcune disposizioni del Piano Casa (art. 11) e la valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico (art. 13, 133/2008), così come segnalato dai giudizi sollevati dalle Regioni italiane.
Con riferimento al Piano Casa, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, relativamente:
a) comma. 3, lett. e) limitatamente alla parola «anche» nella parte in cui prevede “la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale” (cd Pipers) in quanto si consente l’introduzione di finalità diverse da quelle che presiedono all’intera normativa avente ad oggetto il piano nazionale di edilizia residenziale pubblica;
b) comma 4, ultimo periodo, limitatamente alle parole «Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati» in quanto tale norma, consente di approvare con dpcm gli accordi di programma senza la prescritta intesa con la regione interessata;
c) comma 9 che esclude la necessaria intesa con la conferenza unificata.
Con riferimento alle misure di valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale relativamente ai seguenti commi dell’art. 13:
- comma 2. La fissazione di criteri vincolanti per la promozione di accordi aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili, lede la potestà legislativa residuale delle Regioni ex art. 117.4 co.Cost.;
- comma 3. L’estensione anche alle amministrazioni locali della facoltà di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili, viola la potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di gestione degli immobili di proprietà degli IACP, ex art. 117, quarto comma, Cost.;
- comma 3-ter. La prevista cessione in proprietà di tali immobili da parte di una legge statale, realizza un’ingerenza nella gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica che appartiene alla competenza residuale delle Regioni.
La sentenza della Corte costituzionale 121/2010 (del 23 marzo 2010)
Sentenza C. Cost. 121/2010
-> Scarica l'articolo in formato PDF |