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STRUMENTI PER L'EQUITA' SOCIALE

La programmazione finanziaria delle tariffe dei servizi pubblici rappresenta il momento di maggior coinvolgimento delle amministrazioni locali nell’adozione delle decisioni circa l’impiego delle risorse proprie in relazione alle funzioni pubbliche da svolgere nel rispetto dei principi generali di finanza propria e derivata disciplinata dai commi 7 e 8 dell’articolo 149 del Testo Unico Enti Locali. I suddetti principi generali, in particolare, impongono che le Entrate fiscali dell’Ente debbono prioritariamente essere destinate al finanziamento dei servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità, e che le stesse integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili. A ogni ente, inoltre, spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di competenza e che i medesimi sono tenuti a determinare, le tariffe e i corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le Regioni, infine, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza di Comuni e Province sono tenuti a garantire ai medesimi enti le risorse finanziarie compensative. In attuazione delle disposizioni del Testo Unico Enti Locali, l’articolo 29 della legge 448/2001 ha previsto la possibilità per le Amministrazioni locali di stabilire e applicare entrate correlate alla cessione dei servizi prodotti e/o alla compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi medesimi. In altri termini, per effetto di questa norma le amministrazioni sono autorizzate ad attivare ulteriori entrate da destinare principalmente all’autofinanziamento in relazione alla cessione o alla compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi prodotti. A queste entrate è richiesto di coprire i costi di gestione che le autonomie locali sono sempre più tenute a sostenere. Per determinate prestazioni di carattere socio-assistenziale, i cittadini che versino in situazioni economiche di disagio, possono beneficiare delle tariffe agevolate adottate dall’Ente Locale nell’esercizio della propria autonomia regolamentare. Al riguardo, al fine di indirizzare correttamente l’Ente Locale nell’esercizio delle proprie attività, il legislatore ha previsto l’indicatore della situazione economica del contribuente attraverso una sua parametrazione con la composizione e la situazione familiare dell’interessato, definito Isee e la cui applicazione costituisce un valore da raffrontare con quella soglia stabilita dall’ente erogatore per beneficiare delle prestazioni agevolate. Lo spirito della riforma del nuovo Welfare, naturalmente, parte dalla considerazione che per assicurare l’accesso alle prestazioni, gli utenti sono tenuti a contribuire secondo possibilità in conformità a un sistema tariffario graduato su criteri equitativi, riservando magari uno standard minimo gratuito per i non abbienti. Ciò, peraltro, permette di evitare erogazioni gratuite a soggetti non bisognosi, riducendo, di conseguenza il costo complessivo dei servizi. A tal fine, come anticipato, è stato istituito il meccanismo del Sanitometro e del Riccometro, con l’intento dichiarato di costruire un sistema uniforme e semplice che si presti a controlli efficaci e al tempo stesso renda effettivamente l’obiettivo dell’equità e dell’eguaglianza.

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