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Senato delle autonomie

E’ tornato d’attualità il tema delle riforme del bicameralismo “paritario” o “simmetrico”.
La Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama ha deliberato di esaminare congiuntamente alcun Disegni di legge costituzionale che puntano, tra le altre cose, a una riforma del Senato della Repubblica.
Questi DDL riguardano: la riduzione del numero di parlamentari, l’istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (AS n.2941), la controllo della Costituzione (n.216), la riforma del Senato (n.24), e la riduzione del numero dei parlamentari (n.1178).
Al “centro” di questi progetti si colloca, però, attorno alla riforma del Senato della Repubblica, e i DDL n.2941 e24 prevedono l’istituzione del “Senato federale della Repubblica”.
Questa proposta, che segue in modo acritico le recenti tesi sullo Stato federale, è imprecisa nella forma ed errata nella sostanza.
E’ imprecisa nella forma, perché la qualifica di “federale” spetta allo Stato, e quindi all’Ente rappresentativo di tutta la comunità nazionale, e non al Senato, che è un organo collegiale rappresentativo.
Infatti, nei disegni di legge citati la denominazione dell’altro organo rappresentativo (la Camera dei deputati) rimane “Camera dei Deputati” e non è “Camera federale dei deputati”.
E’ errata invece nella sostanza, per le seguenti ragioni:
1) Il bicameralismo odierno non è più il cosiddetto”bicameralismo perfetto” (dove la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica svolgevano le stesse funzioni), ma richiede una differenziazione, per cui una Camera (la Camera dei Deputati) rappresenta l’intera Nazione, e il Senato (eletto su base regionale, come previsto dall’attuale articolo 57 della Costituzione) dovrebbe rappresentare le parti che “costituiscono” la Repubblica. Queste “parti”sono, come stabilisce l’articolo 114, comma prima della Carta, i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Ragioni e lo Stato. Le autonomie hanno quindi un rilievo determinante, e il Senato dovrebbe esserne la compiuta espressione;
2) Le Autonomie non sono soltanto le autonomie regionali. Infatti, se si considera l’articolo 114, comma secondo della Costituzione, gli Enti autonomi sono (ed è rilevante l’ordine in cui sono espressi) i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato. Il senato non è quindi soltanto il Senato federale della Repubblica, che come afferma erroneamente l’articolo 2 del disegno di legge costituzionale n.24 “rappresenta le regioni”, ma deve essere il Senato degli Enti Locali e delle Regioni, e quindi il Senato delle Autonomie;
3) Ciò è confermato anche dall’esame delle altre norme della Costituzione, che costituiscono un ordito significativo e vincolante, dove ogni termine ha un suo preciso rilievo. Si pensi, ad esempio, all’articolo 119, comma primo della Costituzione, secondo cui “l’autonomia finanziaria” è attribuita ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni.
4) La posizione degli Enti Locali nel senato deve essere una posizione stabile. Essa non può essere prevista in modo episodico, con la partecipazione di alcuni Consiglieri comunali e provinciali nelle cosiddette “sessioni speciali del Senato”, per l’esame dei DDL che si riferiscono alla legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province, oppure alla loro autonomia finanziaria. Gli Enti locali non possono essere considerati come degli “ospiti” nel nuovo Senato e soltanto per alcune funzioni. La denominazione “Senato delle Autonomie” è quindi la denominazione di un luogo giuridico, che esprime i protagonisti della produzione legislativa, dà il segno del cambiamento di questa funzione, e deve diventare il motore delle autonomie locali e regionali.


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